Benefici previdenziali da esposizione all’amianto

Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell’amianto l’ordinamento riconosce taluni particolari benefici previdenziali da esposizione all’amianto che consentono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato. Il beneficio in questione può essere riconosciuto però solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e, pertanto, non può essere erogato nei confronti dei lavoratori autonomi ancorchè costoro abbiano prestato attività lavorativa con esposizione all’amianto prevalentemente a carattere personale.

I benefici previdenziali da esposizione all’amianto variano in dipendenza dell’evento che lo ha determinato e del momento in cui è stato richiesto. In particolare, è prevista:

a) una maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti l’esposizione all’amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale documentata dall’Inail (articolo 13, comma 7, legge 257/1992);

b) una maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un’esposizione qualificata pari a 100 fibre per litro per oltre dieci anni (articolo 13, comma 8, legge 257/1992) e spetta ai soli lavoratori assicurati presso l’Inail. La domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto doveva essere presentata entro il 15 giugno 2005;

c) una maggiorazione dell’1,25 per cento solo ai fini del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un’esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno dieci anni. La domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Il beneficio si applica ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (articolo 47 del dl 269/2003; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004; Circolare Inps 58/2005).

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