Corte di cassazione: Danni da amianto, basta la probabilità

La Corte di cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità dei danni per patologie amianto-correlate

Con lasentenza 19270/2017 la Corte di cassazione si è pronunciata, sulla risarcibilità dei danni per patologie amianto-correlate, affermando che sussiste la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che risulti, in base al principio «del più probabile che non», che sia stata l’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (e, nel caso specifico, ad altri agenti chimici utilizzati per la lavorazione del vetro) a causare l’insorgenza della malattia, seppur in presenza di altre possibili concause, quali il fumo di sigaretta o pregresse patologie polmonari del dipendente trattate con farmaci sospetti cancerogeni.

La sentenza trae origine dai ricorsi di due società succedutesi nel tempo nella titolarità dello stabilimento produttivo presso cui il dipendente (ormai deceduto al momento della sentenza) ha lavorato per oltre 25 anni, entrambe soccombenti nei precedenti gradi di giudizio e condannate al pagamento dei danni agli eredi.

Le ricorrenti, censurando la sentenza della Corte d’appello di Firenze, hanno lamentato la mancata applicazione del cosiddetto metodo scientifico nel valutare l’esistenza di un nesso di causa, avendo i giudici di merito ragionato in termini di «elevata probabilità logica» e, dunque, con un criterio non scevro da valutazioni, piuttosto che affidarsi alla «probabilità statistica».

La Cassazione ha affermato che, qualora le leggi scientifiche non consentano un’assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio deve essere quella della preponderanza dell’evidenza o criterio «del più probabile che non», che va verificato non in base a una probabilità solo statistico quantitativa dell’evento quanto in ragione di una probabilità logica, «riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto».

Nel 2008 (sentenza 576) le Sezioni unite avevano chiarito tale principio, ma …

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