Gli infortuni sul lavoro sono purtroppo molto frequenti nel nostro Paese ed ogni giorno i media ci informano di tragici episodi di morti bianche o di gravi lesioni subite da lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.
La Legge parla in questi casi di infortunio sul lavoro che il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce nel seguente modo: “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Si tratta, quindi, di una diminuzione dell’integrità psico-fisica dovuta ad un agente esterno, improvviso e imprevisto (la causa violenta), che ha colpito il lavoratore durante lo svolgimento dell’attività professionale o nel compimento di un’attività strettamente collegata al lavoro.
Infatti, gli infortuni non sono solo quelli che il lavoratore subisce nell’espletamento delle sue mansioni ma tali sono considerati anche i cd. infortuni in itinere ossia quelli che il lavoratore subisce durante il tragitto casa-lavoro o fra due luoghi di lavoro o infine, fra il luogo di lavoro e quello della pausa pranzo.
In tali ipotesi al lavoratore spetta l’indennizzo da parte dell’INAIL con la funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Occorre sottolineare che l’INAIL eroga l’indennizzo solo qualora il danno biologico sia superiore al 6%, poiché fino al 5% il danno viene ritenuto in franchigia e non viene riconosciuto alcun indennizzo, mentre dal 6% al 15% di danno, si ha un risarcimento in forma di rendita capitale sulla base delle tabelle INAIL e dal 16% al 100% il risarcimento viene erogato sotto forma di rendita vitalizia sempre calcolata sulla base delle tabelle INAIL.
Per quanto riguarda la retribuzione, la legge stabilisce che i primi quattro giorni di infortunio siano a carico del datore di lavoro che per il primo giorno corrisponderà il 100% della retribuzione, mentre per i successivi il 60%. Dal quinto giorno interverrà l’INAIL corrispondendo il 60% della retribuzione dal 5° al 90° giorno ed il 75% dal 91° giorno in poi.
Per infortunio si intende anche la malattia professionale che il lavoratore abbia contratto a causa delle condizioni di lavoro e/o dell’insalubrità degli ambienti di lavoro che qualora comporti un danno biologico, conferisce al lavoratore il diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL.
Secondo la giurisprudenza l’onere della prova circa la riferibilità causale della malattia al contesto lavorativo si articola in due modi diversi a seconda che la patologia sia tabellata o meno (ossia se sia compresa nell’elenco di cui al DPR 336/1994).
Nel primo caso si ha la presunzione dell’eziologia professionale ed all’istituto spetta la prova contraria ossia dimostrare un diverso fattore causale mentre nel secondo caso l’onere della prova circa la riferibilità causale della patologia all’ambiente lavorativo sarà interamente in capo al lavoratore.
Sono esclusi dall’indennizzo INAIL, gli infortuni dovuti ad un comportamento estraneo al lavoro mentre sono risarciti gli infortuni per colpa del lavoratore quindi per imperizia, negligenza o imprudenza.
Purtroppo l’infortunio non è sempre dovuto ad una tragica fatalità e quindi ad un evento fortuito ma troppo spesso malattie e incidenti lavorativi dipendono dalla mancata adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie norme antinfortunistiche prescritte dalla legge per salvaguardare l’incolumità e la salute dei lavoratori e per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro.
Qualora appunto l’infortunio sia dovuto alla responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta, oltre all’indennizzo INAIL, anche il risarcimento del danno.
Si parla in tali ipotesi di danno differenziale che consiste nel risarcimento delle poste di danno non coperte dall’INAIL da parte del datore di lavoro che si dimostri essere responsabile del sinistro o della malattia professionale.
L’indennizzo INAIL copre infatti il danno patrimoniale nei limiti sopra enunciati ed il danno non patrimoniale limitatamente al danno biologico permanente (peraltro sopra la franchigia del 6%) con conseguente esclusione dalla copertura della componente temporanea, di quella morale e di quella esistenziale (oggi definita dinamico-relazionale) che possono essere risarcite dal datore di lavoro.
Qualora la lesione o la malattia abbia cagionato il decesso del lavoratore al coniuge può spettare la reversibilità della rendita vitalizia ma non il risarcimento del danno parentale che invece i congiunti dovranno chiedere al datore di lavoro.
E’ bene precisare che il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro nel termine di 10 anni, (come di regola per la responsabilità contrattuale), da quando l’infortunio si è verificato o la patologia si è manifestata, mentre per la richiesta di indennizzo INAIL il termine è di 3 anni.