COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE E COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
DENUCNIA DI SINISTRO
Quando l’assicurato rimane coinvolto in un incidente stradale, entro tre giorni dall’evento, deve presentare la relativa denuncia alla propria assicurazione ed eventualmente anche a quella del responsabile del sinistro.
E’ preferibile che la denuncia sia presentata tramite il modello CAI compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti, e ciò al fine di rendere più attendibile la dinamica del sinistro indicata. In alternativa l’assicurato può presentare la denuncia di sinistro tramite dichiarazione scritta.
La denuncia può essere presentata o all’agenzia assicurativa ove è stata stipulata la polizza oppure inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale dell’assicurazione oppure ancora per posta elettronica certificata.
INDICAZIONE TESTIMONI
Nel caso siano presenti testimoni oculari del sinistro è bene indicarlo immediatamente nella denuncia e ciò per una maggiore attendibilità che il sinistro si sia verificato secondo le modalità riferite. In caso di incidente con solo danni a cose, e quindi senza feriti, l’indicazione della presenza dei testimoni nella denuncia di sinistro, o comunque nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione, è obbligatoria per legge.
Se l’Assicurato non indica testimoni, l’assicurazione, con raccomandata con avviso di ricevimento da spedirgli entro 60 giorni dalla denuncia, dovrà richiedergli di indicare il nominativo degli eventuali testimoni e l’Assicurato avrà 60 giorni per adempiere a tale richiesta.
Se l’Assicurato non indicherà il nominativo dei testimoni presenti nemmeno a seguito della richiesta dell’assicurazione, non potrà poi chiederne l’ammissione a prova testimoniale nell’eventuale giudizio che lo stesso dovesse intraprendere nei confronti dell’assicurazione, in quanto tale richiesta di prova sarebbe inammissibile (art. 135, comma 3 bis, Codice delle Assicurazioni).
Ciò a meno che il nominativo dei testimoni non risulti dai verbali redatti dalla Pubblica Autorità ovvero l’identificazione tempestiva si sia rivelata impossibile perché in tale ultimo caso il Giudice potrà comunque disporre l’audizione dei testimoni.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Quando l’Assicurato abbia subito danni, patrimoniali (eventuali perdite economiche provocate dal sinistro) o non patrimoniali (danni biologici, morali esistenziali), e ritenga di non essere responsabile in tutto o in parte del sinistro, deve richiedere all’assicurazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risarcimento del danno.
La richiesta di risarcimento deve contenere alcuni requisiti necessari previsti dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni.
In particolare, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
In caso di lesioni, invece, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
La richiesta di risarcimento si prescrive in due anni. Se però il fatto è considerato reato (lesioni colpose) la richiesta di risarcimento danni si prescrive in 5 anni.
La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata direttamente alla propria assicurazione (risarcimento diretto) quando nel sinistro siano rimasti coinvolti solamente due autovetture immatricolate in Italia e dallo stesso siano derivati danni materiali o lesioni di lieve entità, cioè che abbiamo comportato un danno biologico inferiore al 9%.
Quando invece nel sinistro siano rimasti coinvolti tre o più veicoli oppure dallo stesso siano derivate lesioni che comportano un danno biologico oltre il 9%, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata all’assicurazione del soggetto che si ritiene responsabile del sinistro stesso (risarcimento ordinario).
RISPOSTA DELL’ASSICURAZIONE
Una volta ricevuta la denuncia di sinistro l’assicurazione entro 90 giorni dovrà fare al danneggiato o un’offerta congrua di risarcimento o specificare le ragioni per cui non intende fare alcuna proposta di risarcimento.
Se ci sono solo danni materiali i tempi per fare l’offerta o comunicare i motivi di diniego si riducono a 60 giorni.
Se ci sono solo danni a cose ed il modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti i tempi si riducono a 30 giorni.
Nel caso in cui la documentazione fornita dal danneggiato dovesse essere incompleta, l’assicurazione deve segnalarlo entro 30 giorni ed i suddetti tempi sono sospesi sino al completamento della stessa.
Se il danneggiato dichiara di accettare l’offerta, l’assicurazione dovrò provvedere al relativo pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.
Se il danneggiato ritiene l’offerta non congrua può accettarla a titolo di mero acconto.
Se infine l’assicurazione non provveda ad effettuare alcuna offerta nei termini suindicati, il danneggiato potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento.