DANNO ALLA PERSONA

Il danno alla persona è un pregiudizio psico fisico che diminuisce le capacità del soggetto in modo temporaneo e/o permanente e qualora sia conseguenza di un comportamento colposo altrui conferisce il diritto al risarcimento del danno.
Ciò in quanto il diritto all’integrità psicofisica della persona, in tutti gli ambiti in cui l’individuo esplica la propria personalità, è infatti diritto primario ed inviolabile tutelato dagli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

Da un danno alla persona possono conseguire effetti che vanno a pregiudicare sia l’ambito patrimoniale che quello non patrimoniale della vittima.
Si ha infatti un danno patrimoniale qualora in conseguenza della lesione subita la vittima debba ad esempio affrontare delle spese di cura (danno emergente) o quando la lesione abbia pregiudicato la sua capacità di guadagno (lucro cessante), mentre si parla di danno non patrimoniale ogni volta in cui la capacità psico fisica di un soggetto sia stata diminuita e pregiudicata per un periodo di tempo o per sempre.

Le lesioni possono infatti provocare:
• un danno temporaneo ogni volta in cui la lesione dopo un periodo di cure giunga a guarigione senza lasciare postumi ossia quando la vittima dopo un periodo di convalescenza torni a trovarsi nella stessa condizione in cui versava prima dell’evento di danno;
• un danno permanente ogni volta in cui in conseguenza della lesione la vittima, anche dopo il periodo di cure, non riesca più a riacquistare la condizione psico fisica di prima.

Si parla in questi casi di danno biologico temporaneo e permanente (oggi definito dalla giurisprudenza danno dinamico-relazionale). Tali danni vengono accertati tramite un’indagine medico legale e per prassi risarciti attraverso l’applicazione di tabelle elaborate, per talune ipotesi di danno, dal legislatore mentre per altre, da alcuni tribunali (le più note sono quelle di Milano e Roma).
Il danno non patrimoniale alla persona non comprende solo il danno biologico o dinamico relazionale ma anche quello sofferenziale (una volta definito morale).

Difatti un soggetto che abbia subito un danno non patrimoniale per colpa altrui può avere diritto ad ottenere il risarcimento:
• del danno biologico/dinamico-relazionale sia temporaneo che permanente che potrà essere personalizzato (aumentato) qualora il danno abbia provocato delle conseguenze sulle abitudini di vita eccezionali e peculiari;
• del danno da sofferenza soggettiva/morale non solo per il dolore e le sofferenze direttamente connesse alla lesione (es. dolore per la frattura o sofferenze connesse alle cure), ma anche per tutte quelle sofferenze che esulano dall’accertamento medico legale e che comunque pregiudicano fortemente il soggetto quali ad esempio la vergogna conseguente allo stato menomativo, la disistima di sé, la paura, ecc.

Dal momento che l’onere della prova dell’esistenza dei danni subiti è a carico del danneggiato, è fondamentale al fine di ottenere il completo ristoro di tutte le componenti del danno alla persona (patrimoniale e non patrimoniale), rivolgersi ad un avvocato specializzato che sappia correttamente valorizzare e provare ogni singolo aspetto pregiudizievole e che conosca i criteri di liquidazione attraverso i quali le varie voci di danno debbono essere risarcite.