Danno da perdita del rapporto parentale

Fatto Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 febbraio 2018

Una madre adiva il Giudice di primo grado per vedersi riconosciuto il diritto, in nome proprio ed in qualità di esercente la potestà del figlio, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Danno subito a causa del comportamento negligente da parte del medico e della struttura sanitaria ove esso operava.

Il danno non patrimoniale subito era frutto dell’errata esecuzione dell’esame del DNA del bambino ai fini del riconoscimento della paternità. Tale esame aveva accertato la paternità di un uomo, poi risultato, a fronte di un nuovo esame, non essere padre del bambino.

Il Tribunale di primo grado, di fronte al quale si erano costituiti sia la struttura sanitaria che il medico della stessa rigettando l’addebito ascritto, aveva accolto la domanda attrice.  Condannando quindi il convenuto al pagamento del danno non patrimoniale da lesione di integrità psico-fisica. Questo nella misura dell’11% per il minore e del 5% per la madre.

Il Giudice di primo grado si era espresso negativamente, invece, rispetto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Questo basando la sua decisione sull’assenza della prova dell’instaurazione di un vero e proprio rapporto parentale tra il minore ed il presunto padre.

La sentenza, per quanto qui di interesse, veniva impugnata dalla madre di fronte alla Corte d’Appello. La quale che accoglieva il ricorso aumentando l’entità del danno non patrimoniale subito dal solo bambino.

Non soddisfatta dalla decisione assunta dal Giudice di secondo grado, la madre decideva di adire la Corte di Cassazione. Adducendo due ordini di motivi, entrambi riferiti al mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale tra il minore…

Leggi l’articolo di Pier Paolo Muià su diritto.it

Qui la sentenza: Corte di Cassazione – III sez. civ. – sentenza del 07-02-2018